La patente di guida ha una scadenza nel tempo. Categoria, Età del possessore e se limitata dalla Commissione Medica. Per questo bisogna fare il rinnovo della patente ogni 10 anni.
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La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato.
I conducenti professionali, in possesso:
– CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo in occasione della conferma di validità della patente C e D;
Se accompagna una patente di categoria B deve essere rinnovato secondo i seguenti criteri:
– dopo cinque anni dal suo conseguimento, se la patente di guida è ancora in corso di validità;
– alla scadenza della patente di guida se quest’ultima scade prima che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento del C.A.P. tipo “B” (KB).
– CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni 5 anni, mediante apposito corso teorico.
Procedura per il rinnovo della Patente di Guida:
- Patente di guida italiana di un cittadino residente in Italia;
- Patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato Comunitario;
- Patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato ExtraComunitario;
- Patente di guida comunitaria (non italiana) di un cittadino Comunitario residente in Italia.
A seguito della visita medica prevista ed in relazione all’esito della stessa potrà verificarsi inoltre il:
- Rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
- Declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
- Sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
- Revoca (perdita permanente dei requisiti);
- Revisione della patente.
Con la patente scaduta, non e’ possibile condurre alcun veicolo a motore; si può ottenere un permesso provvisorio – se nonostante la richiesta di prenotazione presso la Commissione Medica Locale, si è in attesa di sottoporsi alla visita prevista ma il documento e’ nel frattempo scaduto. La circolare ministeriale Prot. n. 86959-28/08.03 del 28 ottobre 2010, emanata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, fornisce istruzioni operative necessarie per poter ottenere un permesso provvisorio di circolazione;
Superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente.