rinnovo patente milano

Rinnovo Patenti Milano

La patente di guida ha una scadenza nel tempo. Categoria, Età del possessore e se limitata dalla Commissione Medica. Per questo bisogna fare il rinnovo della patente ogni 10 anni.

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La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato.

I conducenti professionali, in possesso:

CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo in occasione della conferma di validità della patente C e D;
Se accompagna una patente di categoria B deve essere rinnovato secondo i seguenti criteri:
– dopo cinque anni dal suo conseguimento, se la patente di guida è ancora in corso di validità;
– alla scadenza della patente di guida se quest’ultima scade prima che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento del C.A.P. tipo “B” (KB).
CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni 5 anni, mediante apposito corso teorico.

Procedura per il rinnovo della Patente di Guida:

  • Patente di guida italiana di un cittadino residente in Italia;
  • Patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato Comunitario;
  • Patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato ExtraComunitario;
  • Patente di guida comunitaria (non italiana) di un cittadino Comunitario residente in Italia.

A seguito della visita medica prevista ed in relazione all’esito della stessa potrà verificarsi inoltre il:

  • Rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
  • Declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
  • Sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
  • Revoca (perdita permanente dei requisiti);
  • Revisione della patente.

Con la patente scaduta, non e’ possibile condurre alcun veicolo a motore; si può ottenere un permesso provvisorio – se nonostante la richiesta di prenotazione presso la Commissione Medica Locale, si è in attesa di sottoporsi alla visita prevista ma il documento e’ nel frattempo scaduto. La circolare ministeriale Prot. n. 86959-28/08.03 del 28 ottobre 2010, emanata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, fornisce istruzioni operative necessarie per poter ottenere un permesso provvisorio di circolazione;

Superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente.

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