Qualificazioni professionali del conducente per attività di trasporto.C.A.P. – C.Q.C.
C.A.P. – Certificato di Abilitazione Professionale
Certificato KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozzette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente.
Certificato KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente. Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.
C.Q.C. – Carta di Qualificazione del conducente
La Carta di qualificazione del conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi e in conto proprio se assunti in un’azienda con la qualifica di “conducente”.
La C.Q.C. sostituisce:
– C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;
– C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Categorie di conducenti esentate dall’obbligo di qualificazione iniziale:
- In Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
- In Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
- In altri Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico Europeo. Dipendenti però di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia. Titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, oppure alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
- In Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
– La cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
– A uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico.
– Sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione. Veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
– Utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
– Utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
– Utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
– Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività. La condizione sine qua non, è che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.